L'esecuzione processuale indiretta nella riforma del 'Codice di procedura civile' italiano dal 2009 - Núm. 34, Julio 2010 - Revista de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 648748177

L'esecuzione processuale indiretta nella riforma del 'Codice di procedura civile' italiano dal 2009

AutorAchille Saletti
CargoProfesor ordinario de Derecho procesal civil y Director del Instituto de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Milán
Páginas505-520
505L’e s e c u z i o n e p r o c e s s u a L e i n d i r e t t a n e L L a r i f o r m a d e L “co d i c e d i p r o c e d u r a ci v i L e
ab s t r a c t
This article explains the recent
modif‌ication the Italian Codice di Pro-
cedura Civil underwent that includes
radical changes in the civil execution of
judgement and also includes the “penalty
payments” or pecuniary coercive measure
for the benef‌it of the counterparty. This
stipulation is part of the regulation of
obligations to undertake infungibles
or not undertake them, but does not
limit its application to other types of
obligation.
Keywords: Indirect execution –
Coercive measures – “Penalty pay-
ments”.
* Profesor ordinario de Derecho procesal civil y Director del Instituto de Dere-
cho Procesal Civil de la Universidad de Milán. Dirección postal: Via F.lli Gabba 7,
20121 Milano, Italia. Correo electrónico: achille.saletti@gmail.com.
re s u m e n
Este artículo desarrolla la reciente
modificación al Codice di Procedura
Civile italiano que introduce cambios
radicales en la ejecución procesal civil
con la introducción de las “astreintes” o
medida coercitiva pecuniaria en benef‌icio
de la contraparte. La disposición se ubica
en la regulación de las obligaciones de
hacer infungibles o de no hacer, pero no
limita tampoco su aplicación para otro
tipo de obligación.
pa L a b r a s c L a v e : Ejecución indirecta
– Medidas coercitivas – “Astreintes”.
Revista de Derecho
de la Pontif‌icia Universidad Católica de Valparaíso
XXXiv (Valparaíso, Chile, 1er Semestre de 2010)
[pp. 505 - 520]
L’e s e c u z i o n e p r o c e s s u a L e i n d i r e t t a n e L L a r i f o r m a d e L
“co d i c e d i p r o c e d u r a c i v i L e i t a L i a n o d a L 2009
[“The Indirect Execution of Judgement in the Reform of the Italian Code of
Civil Procedure of 2009”]
ac h i L L e sa L e t t i *
Universidad de Milán
ac h i L L e sa L e t t i506 re v i s t a d e der e c h o XXXiv (1er se m e s t r e d e 2010)
i. L’e n n e s i m a n o v e L L a d e L “co d i c e d i pr o c e d u r a civ i L e
Le s e c u z i o n e p r o c e s s u a L e i n d i r e t t a
La legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha realizzato l’ennesima novella del
codice di procedura civile, tra le molteplici innovazioni introdotte, si carat-
terizza per aver previsto una nuovo potere in capo al giudice civile: infatti,
nel titolo quarto del libro terzo del codice di rito, dedicato all’esecuzione
forzata di obblighi di fare e di non fare, è stato inserito il nuovo articolo
614 bis, il quale, sotto la rubrica “Attuazione degli obblighi di fare infungibile
o di non fare”, sancisce che “con il provvedimento di condanna il giudice,
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, f‌issa, su richiesta di parte, la somma
di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva,
ovvero per ogni ritardo per l’esecuzione del provvedimento1.
Il nostro legislatore ha introdotto, così, una forma di coazione indiretta,
f‌inalizzata ad ottenere l’esecuzione volontaria della sentenza del giudice:
con ciò recependo, da un lato, l’auspicio della dottrina, che sottolineava
da tempo l’esigenza dell’introduzione, in via generale, di misure coercitive
indirette nel nostro sistema2; e realizzando, dall’altro, almeno in parte, le
proposte contenute nei più recenti progetti di riforma organica del codice
di procedura civile3. Cosi il nostro ordinamento si allinea a quelli stranieri,
che un similare potere da tempo prevedono4.
1 Il primo comma dell’articolo prosegue sancendo che “il provvedimento di con-
danna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni
violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409”. Il secondo comma stabilisce,
ancora, che “il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma
tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno
quantif‌icato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
2 In argomento v. il fondamentale saggio di ch i a r L o n i , Misure coercitive e tutela
dei diritti (Milano, 1980); e, per ogni opportuno riferimento, si L v e s t r i - ta r u f f o ,
Esecuzione forzata, III: Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. giuridica, XIII,
nonché la Postilla di aggiornamento a tale voce (2006), curata sempre da si L v e s t r i .
3 Sia il progetto di legge delega per la riforma del codice di procedura civile
predisposto dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Giusepppe Tarzia
[che si può leggere in Riv. Dir. Proc. (1996), pp. 948 ss.], sia quello predisposto
dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Romano Vaccarella (trasfusa nel
d.d.l. 4578, presentato nel corso della XVI Legislatura) prevedevano l’introduzione
di forme generalizzate di coazione all’adempimento. In questo senso v., anche, da
ultimo, pr o t o pi s a n i , Per un nuovo codice di procedura civile, in Foro it., 5 (2009),
pp. 1 ss., spec. 99.
4 Ciò accade, per esempio, in Francia e in Belgio con il sistema delle astreintes.
In argomento v. da ultimo, vuL L o , L’esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione

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