Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati - Núm. 12, Diciembre 2011 - Política Criminal - Libros y Revistas - VLEX 468156422

Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati

AutorFabio Basile
CargoProfessore associato di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano
Páginas339-386
BASILE, Fabio. “Il diritto penale nelle società multiculturali:
i reati culturalmente motivati”.
Polít. crim. Vol. 6, Nº 12 (Diciembre 2011), Art. 4, pp. 339 - 386.
[http://www.politicacriminal.cl/Vol_06/n_12/Vol6N12A4.pdf]
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Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati
Fabio Basile
Professore associato di diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano
fabio.basile@unimi.it
Riassunto
I massicci flussi immigratori degli ultimi decenni hanno portato in Italia ed in altri Stati
europei individui e famiglie provenienti da luoghi e culture diverse. L’immigrato, nel Paese
d’arrivo, trova regole di condotta e, in particolare, norme penali, diverse da quelle presenti
nel suo Paese d’origine, e tale diversità è dovuta, almeno in alcuni casi, alla diversità di
cultura. Ciò potrebbe, quindi, indurre l’immigrato a commettere un fatto previsto come
reato nel Paese d’arrivo, ma che risulta, invece, conforme, o per lo meno tollerato, nella sua
cultura d’origine. Come deve reagire il diritto penale a siffatti reati culturalmente motivati?
Deve conferire un qualche rilievo alla ‘motivazione culturale’ che ha spinto l’autore alla
loro commissione, ad esempio attraverso le c.d. cultural defenses di cui parla la dottrina
statunitense? E tale riconoscimento necessita di una previsione legislativa speciale, o a tal
fine sono sufficienti gli strumenti normativi ordinari? Si tratta di interrogativi centrali per il
diritto penale delle società multiculturali occidentali, ai quali il presente articolo tenta -
anche sulla scorta di un’ampia casistica giurisprudenziale - di fornire una risposta, capace
di conciliare il rispetto della diversità culturale con il rispetto della uniformità e della
credibilità del sistema penale.
Parole chiave
Reato culturalmente motivato, immigrazione, multiculturalismo, cultural defense.
Resumen
Dados los masivos flujos migratorios que han tenido lugar en los últimos décadas, han
llegado a Italia y a otros países europeos personas y familias provenientes de lugares y
culturas diversas. El inmigrante encuentra en el país de llegada reglas de conducta y, en
particular, normas penales diversas de aquellas existentes en su país de origen. Tal
diferencia es debida, al menos en algunos casos, a la diversidad cultural. Tal situación
podría, por tanto, inducir al inmigrante a cometer un hecho previsto como delito en el país
receptor, pero que, en cambio, resulta adecuado o al menos tolerado en su cultura de origen.
¿Cómo debe reaccionar el Derecho penal ante tales delitos culturalmente motivados? ¿Debe
conferir alguna relevancia a la ‘motivación cultural’ que ha empujado al autor a su
comisión? Por ejemplo, a través de las llamadas cultural defenses de que habla el derecho
norteamericano. Tal reconocimiento, ¿necesita de una disposición legislativa especial o
para tal fin son suficientes los instrumentos normativos ordinarios? Se trata de preguntas
centrales para el Derecho penal de las sociedades multiculturales occidentales, a las cuales
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el presente artículo intenta –incluso apoyado sobre una amplia casuística jurisprudencial–
proporcionar una respuesta, que sea capaz de conciliar el respeto de la diversidad cultural
con el respeto a la uniformidad y credibilidad del sistema penal.
Palabras clave
Delito culturalmente motivado, inmigración, multiculturalismo, cultural defense.
Sommario: Avvertenze al lettore. Due premesse di partenza. - 1. Prima premessa: la
trasformazione dell’Italia e di altri paesi europei in società multiculturali per effetto
dell’immigrazione. - 1.1. Società multiculturali di tipo multinazionale e società
multiculturali di tipo polietnico. - 1.2. L’immigrazione quale fonte di pluralità culturale. -
1.3. Una breve digressione sul concetto di “cultura” e sul suo ruolo per la formazione
dell’individuo. - 2. Seconda premessa: il ‘localismo’ del diritto penale. - 2.1. Cause storico-
politiche del ‘localismo’ del diritto penale. - 2.2. Cause culturali del ‘localismo’ del diritto
penale. - 2.2.1. Le intersecazioni tra norme penali e norme culturali. - 3. Incrociamo le due
premesse. La nozione di reato culturalmente motivato. - 4. Breve panoramica di
giurisprudenza sui reati culturalmente motivati e prime riflessioni su di essa. - 4.1. Il
‘numero chiuso’ delle tipologie dei reati culturalmente motivati. - 4.2. Nel nostro passato, il
loro presente. - 5. Come deve reagire il diritto penale di fronte ai reati culturalmente
motivati? - 5.1. I ‘canali normativi’ attraverso i quali è possibile conferire un’eventuale
rilevanza alla motivazione culturale nei reati a bassa offensività. - 5.2. I ‘canali normativi’
attraverso i quali è possibile conferire un’eventuale rilevanza alla motivazione culturale nei
reati ad elevata offensività: a) impossibilità di esiti assolutori; b) possibile rilievo pro reo
sulla misura della pena in concreto inflitta. - 6. A mo’ di conclusione: perché mai la
motivazione culturale dovrebbe ridondare a favore dell’imputato-immigrato?
Avvertenze al lettore. Due premesse di partenza.
Il presente scritto costituisce una rivisitazione sintetica, con alcuni aggiornamenti e lievi
modifiche, della mia monografia Immigrazione e reati culturalmente motivati – il diritto
penale nelle società multiculturali,1 a cui, pertanto, fin d’ora rinvio per una più ampia
trattazione e per più completi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali in relazione a tutte
le questioni qui di seguito affrontate.
Oggetto della monografia, e quindi anche di questo contributo, sono i reati commessi dagli
immigrati in aderenza ai parametri della loro cultura d’origine. Tale tematica, peraltro,
viene trattata nella prospettiva dello studioso del diritto penale sostanziale, l’unica a me
1 Edita da Giuffrè, Milano , 2010 (chi desiderasse ricever ne il testo integrale in pdf, può con tattarmi
all’indirizzo e-mail fabio.basile@unimi.it). Alcune pag ine di tale monografia sono state anticipate anche in un
contributo in l ingua spagnol a: BASILE, “El derecho p enal en las sociedades multiculturales eu ropeas: los
delitos motivados por la cultura realizados por los inm igrantes (en particolar, las mutilac iones genitales
femeninas)”, in: Estudio s penales en homenaje a Enrique Gi mbernat, vol. 2, Madrid, 2008, p. 1835 ss.
Polít. crim. Vol. 6, Nº 12 (Diciembre 2011), Art. 4, pp. 339 - 386.
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congeniale, e con specifico riferimento alla situazione italiana e di altri paesi europei,
recettori di flussi immigratori.
Per affrontare adeguatamente tale tematica ritengo opportuno mettere preliminarmente a
fuoco due premesse, che costituiranno i presupposti di partenza per la mia successiva
analisi:
1) l’Italia, al pari di altri paesi europei, sta diventando sempre più una società
multiculturale per effetto dell’immigrazione;
2) il diritto penale, più di altri settori dell’ordinamento giuridico, presenta la
caratteristica di essere un diritto locale, di matrice ‘provincialistica’.
1. Prima premessa: la trasformazione dell’Italia e di altri paesi europei in società
multiculturali per effetto dell’immigrazione.
1.1. Società multiculturali di tipo m ultinazionale e soci età multiculturali di tipo polietnico.
Parlando di “società multiculturale”, risulta subito opportuno effettuare un’importante
distinzione, di natura empirica,2 tra:
1) società (o Stato) multiculturale di tipo multinazionale, in cui il pluralismo culturale trae
origine dall’assorbimento (a seguito di processi di colonizzazione, conquista o
confederazione) in uno Stato più grande di culture territorialmente concentrate, che in
precedenza si governavano da sole. La caratteristica saliente di una società multiculturale di
tipo multinazionale consiste, pertanto, nella presenza, al suo interno, di minoranze
nazionali autoctone.
Rientra in tale tipologia, ad esempio, il Canada, nato dalla fusione, in un unico Stato, di
territori occupati da culture preesistenti e già fornite di un certo grado di autonomia: la
comunità indigena, la comunità anglofona, e la comunità francofona del Quebec. Analogo
discorso può essere fatto per l’Australia, la Nuova Zelanda, numerosi Stati sudamericani e,
in Europa, ad esempio, per il Belgio e la Svizzera;
2) società (o Stato) multiculturale di tipo polietnico, in cui il pluralismo culturale trae
origine, invece, dall’immigrazione di individui e famiglie. La caratteristica saliente di una
società multiculturale di tipo polietnico consiste, allora, nella presenza, al suo interno, di
gruppi di immigrati.
Si pensi, ad esempio, alla Francia, e alla massiccia presenza sul suo territorio di immigrati
nord-africani; o alla Germania, dove abbiamo una numerosissima comunidi immigrati
turchi.
Quella tra società multiculturale di tipo multinazionale e società multiculturale di tipo
polietnico è una distinzione importante non solo per il sociologo, l’antropologo o il filosofo,
ma anche per il giurista. A ben vedere, infatti, in ciascuno di questi due tipologie di società
2 Per tale distinzione, v. KYMLICKA, Multicultural Citizenship, Oxford, 1995 - trad. it. La cittadinanza
multiculturale, Bologn a, 1999, p. 15, p. 37.

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